AVVISO ESENZIONE TOSAP
26/05/2020
OGGETTO: Articolo 181 D.L. n. 34/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio.
Si comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'art. 181 prevede espressamente l'esenzione dal pagamento del tributo TOSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico, per il periodo che decorre dal 1 maggio al 31 ottobre 2020.
La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalita' di favorire la ripresa delle attivita' economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. "con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s." hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonche' di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.
Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Coerentemente con le finalita' della norma, di carattere sia economico che sanitario, l'esonero di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici gia' concesse, presentate dal 1 maggio al 31 ottobre 2020.
La norma in commento, sempre al fine di favorire la ripresa delle attivita' economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse introducendo, per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, alla Ripartizione VI- Urbanistica e SUAP dell'Ente, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972.
Per informazioni e' possibile contattare :
- Ufficio Tributi: 091/8611252
- Ufficio Urbanistica e SUAP: 091/8611800
Si comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'art. 181 prevede espressamente l'esenzione dal pagamento del tributo TOSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico, per il periodo che decorre dal 1 maggio al 31 ottobre 2020.
La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalita' di favorire la ripresa delle attivita' economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. "con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s." hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonche' di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.
Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Coerentemente con le finalita' della norma, di carattere sia economico che sanitario, l'esonero di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici gia' concesse, presentate dal 1 maggio al 31 ottobre 2020.
La norma in commento, sempre al fine di favorire la ripresa delle attivita' economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse introducendo, per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, alla Ripartizione VI- Urbanistica e SUAP dell'Ente, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972.
Per informazioni e' possibile contattare :
- Ufficio Tributi: 091/8611252
- Ufficio Urbanistica e SUAP: 091/8611800