AVVISO
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
IL CAPO RIPARTIZIONE I
Affari Generali, del Personale e Demografici
a) trasferimento di residenza da altro comune, dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
c) cambio di abitazione all’interno del comune;
- Vista la Direttiva del Ministro del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 9/2012.
RENDE NOTO
che dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero – oltre che allo sportello degli uffici comunali anche per posta, per fax ed e-mail.
Le novità riguardano la possibilità per i cittadini di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e di seguito riportati, da inoltrare al comune con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze.
Le dichiarazioni potranno essere inoltrate con le seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli anagrafici di Corso Umberto I e Via Elba, Carini, ritirando e compilando il modello fornito dal personale addetto allo sportello;
- per raccomandata, per fax e per via telematica, in questi casi si può ritirare il modulo presso uno degli sportelli di anagrafe oppure scaricarlo dal sito internet del ministero dell’Interno o di questo Comune. Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata e fax, insieme con una fotocopia completa (fronte e retro) del proprio documento di identità in corso di validità. L’invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Avvertenze importanti
Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.
Il consenso potrà essere fornito:
- di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio
- compilando l’apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative, sia all'effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
Normativa
Circolari n.9/2012 del 27 aprile 2012 e 10/2012 del 8 maggio 2012 del Ministero degli Interni contenenti le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 091 8611346 / 091 8675101.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Li, 08.05.2012
IL CAPO RIPARTIZIONE 1^
F.to Dott.ssa Rosaria Russo
NUOVE DISPOSIZIONI CONTRO L'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo e convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80), all'art. 5 stabilisce:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di residenza/ Cambio di abitazione devono dimostrare di avere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile. A tal fine, devono compilare accuratamente l'apposita sezione e, nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allegare la Dichiarazione sostitutiva del proprietario.
La dimostrazione del titolo di occupazione è necessaria per l'accettazione della pratica.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.
ALLEGATI
AVVISO
DICHIARAZIONE RESIDENZA
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO
DICHIARAZIONE PROPRIETARIO PER LOCATARIO
ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE CITTADINO DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UE
ALLEGATO B - DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE CITTADINO DI STATI APPARTENENTI ALL'UE
Data pubblicazione: 22/10/2014 09:44:55
Ultimo aggiornamento: 10/11/2020 17:08:07
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F.to Dott.ssa Rosaria Russo
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di residenza/ Cambio di abitazione devono dimostrare di avere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile. A tal fine, devono compilare accuratamente l'apposita sezione e, nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allegare la Dichiarazione sostitutiva del proprietario.
La dimostrazione del titolo di occupazione è necessaria per l'accettazione della pratica.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.
AVVISO
DICHIARAZIONE RESIDENZA
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO
DICHIARAZIONE PROPRIETARIO PER LOCATARIO
ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE CITTADINO DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UE
ALLEGATO B - DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE CITTADINO DI STATI APPARTENENTI ALL'UE
Ultimo aggiornamento: 10/11/2020 17:08:07