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Donazione di organi e tessuti. Una scelta in Comune

Donazione Organi
Sulla base di quanto previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 stabilente che la carta d'identità possa contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a donare gli organi in caso di morte, la Giunta Comunale di questo Ente, riconoscendo l'alto valore sociale dell'iniziativa, con propria deliberazione n. 16 del 09/02/2016, ha deciso di aderire al progetto "Carta identità - donazione organi". Da oggi è quindi possibile, anche nel Comune di Carini, esprimere il consenso o il diniego per la donazione di organi o tessuti. Se sei residente a Carini e sei maggiorenne, puoi dare il consenso o il diniego (cioè dire che sei contrario) quando fai o rinnovi la carta d’identità presso l'Ufficio Anagrafe. Al cittadino che desidera esprimere la dichiarazione viene richiesto di sottoscrivere un modulo indicando la volontà di donare o meno e gli viene rilasciata copia della dichiarazione; una seconda copia è invece conservata dall'ufficio e inviata al Sistema Informativo Trapianti. In caso di eventuale ripensamento, la nuova volontà di donare o meno dovrà essere manifestata presso l’Ausl del territorio, ma si può anche esprime al momento dell’ulteriore rinnovo della carta di identità.


INDIRIZZI E RECAPITI TELEFONICI

  • Comune di Carini Via Umberto I, 2 - 90044 Carini (PA)
  • Numero Ufficio Anagrafe 0918611345 - 0918611343;
  • E-mail posta elettronica ordinaria: anagrafe@comune.carini.pa.it


  • INTRODUZIONE

    Migliaia di persone ogni anno sono salvate o migliorano la propria qualità di vita con il trapianto di organi e tessuti. Il trapianto, però, dipende non solo dall’esperienza e dall’abilità dei medici e dei chirurghi che lo effettuano, ma da un gesto volontario e gratuito: la donazione degli organi dopo la propria morte.

    DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

    Nonostante i medici fanno di tutto per salvare una vita se per un incidente o una malattia, il cervello subisce danni molto gravi, esso non riesce più a svolgere le sue funzioni. E, quando tutte le funzioni del cervello e del tronco cerebrale cessano irreversibilmente, la persona muore. La morte cerebrale è uno stato irreversibile, irreparabile e definitivo che coincide con la morte della persona; essa corrisponde alla cessazione di tutte le funzioni vitali del cervello, generata dalla distruzione delle cellule cerebrali. Nei pazienti in morte cerebrale il decesso non è definito dall’assenza del battito cardiaco ma dall’assenza irreversibile di tutte le funzioni encefaliche (morte cerebrale). Il decesso avviene quindi quando cessano irreversibilmente le funzioni encefaliche indipendentemente dalla presenza o assenza del battito cardiaco.

    DIFFERENZA TRA MORTE CEREBRALE, COMA E STATO VEGETATIVO

    Il coma è una condizione clinica che deriva da un’alterazione del regolare funzionamento del cervello. Lo stato di coscienza è compromesso. Ma anche nei casi più gravi di coma le cellule cerebrali sono vive ed emettono un segnale elettrico che viene rilevato dall’elettroencefalogramma e altre metodiche. Nello stato vegetativo le cellule cerebrali sono vive e mandano segnali elettrici evidenziati dall’elettroencefalogramma. Il paziente può respirare in modo autonomo, mantiene vivacità circolatoria, respiratoria e metabolica. Anche lo stato vegetativo non è mai irreversibile. Nel coma e negli stati vegetativi la persona non è cosciente, ha perso la capacità di controllare alcune funzioni fondamentali, ha sicuramente una sofferenza delle sue cellule cerebrali e, in molti casi, anche il danneggiamento gravissimo o irreversibile di parte di queste, ma è viva. Nella morte encefalica la persona invece è morta in quanto ha perso tutte le funzioni dell'encefalo e non, come nei vari stadi del coma, singole funzioni cerebrali. È per questo motivo che la legge definisce la morte come cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
    I medici rianimatori affermano che si tratta di morte cerebrale se si verifica:
    ‐ l'assenza totale di segnali elettrici
    ‐ l'assenza totale di riflessi cerebrali
    ‐ l'assenza di respiro spontaneo
    L’accertamento, come previsto dalla legge viene svolto da un collegio medico che verificherà l'assenza di respiro spontaneo, i riflessi del tronco‐encefalico e dell’attività elettrica cerebrale. L’accertamento di morte dura sei ore, dopo di che verrà certificata la morte.


    COSA SUCCEDE SE VIENE CERTIFICATA LA MORTE CEREBRALE?

    Dal momento della certificazione del decesso tutte le terapie verranno sospese, si procederà al distacco dalle apparecchiature di ventilazione assistita e il cadavere verrà inviato in obitorio. Solo nel caso in cui non vi sia opposizione al prelievo di organi la ventilazione assistita verrà mantenuta fino alla fine dell'intervento chirurgico. Tutti i soggetti sottoposti a certificazione di morte cerebrale è necessario che siano valutati come potenziali donatori di organi e quindi segnalati al centro regionale. Questo però non vuol dire che i medici non facciano di tutto per salvare le vite dei pazienti! Detta disponibilità deve essere rilevata all’inizio della certificazione di morte attraverso la verifica sulla presenza o meno di espressione in vita da parte del defunto, nel Sistema Informativo del Centro Nazionale Trapianti, e mediante il colloquio con familiari. In presenza di espressione scritta in vita, da parte del defunto, la legge impone il rispetto della volontà registrata in vita. In assenza di espressione in vita, da parte del defunto, saranno i familiari aventi diritto a opporsi o meno al prelievo degli organi. L’eventuale opposizione al prelievo da parte dei familiari aventi diritto deve essere rilasciata per iscritto. Il prelievo degli organi può essere effettuato, al termine della certificazione di morte e solo nel caso in cui sia stata fornita la non opposizione da parte dei familiari aventi diritto oppure il defunto abbia espresso parere favorevole in vita. Il prelievo avviene in sala operatoria, da chirurghi esperti, nel rispetto dell'integrità della salma che sarà ricomposta con la massima cura.

    COME ESPRIMERE LA VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI

    Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito. Il “silenzio‐assenso” non ha mai trovato attuazione. A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:
    ‐ registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento, attraverso un apposito modulo. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data‐base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24;
    ‐ la compilazione del "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
    ‐ qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, anch'essa da conservare tra i documenti personali. Queste dichiarazioni non sono registrate nel SIT e se non si posseggono per la legge è come se il cittadino non avesse mai donato;
    ‐ l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste dichiarazioni sono registrate nel SIT.
    La dichiarazione di volontà registrata al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità.
    La possibilità di esprimere il proprio consenso o il dissenso alla donazione di organi e tessuti (art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, comma 8‐bis, Decreto‐Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché dall’art. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) è stata estesa anche al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità presso gli uffici anagrafe comunali. In caso di richiesta o rinnovo della carta d’identità i cittadini maggiorenni si sentiranno proporre dagli operatori dell’anagrafe la possibilità di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.
    Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà‐ sia essa positiva o negativa‐ questa
    confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 in modalità sicura dai medici del coordinamento.

    Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste. Nel caso della dichiarazione resa e registrata presso gli uffici anagrafe, gli operatori possono indirizzare il cittadino che intende modificare la sua espressione presso l’ASL territorialmente competente.




    Allegati

    CIRCOLARE DEL MINISTERO

    Data pubblicazione: 28/09/2017 11:16:45
    Ultimo aggiornamento: 03/10/2017 10:51:46
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